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La mediación, la Conciliación y los Marcs en Italia

Divorzio breve, in arrivo anche in Italia

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Divorzio breve, in arrivo anche in Italia

il divorzio breve arriva anche in Italia: la commissione Giustizia della Camera ha infatti concesso il primo via libera alla riforma che permetterà ai coniugi di divorziare in un appena un anno, così come accade in molti altri paesi europei, e in due se ci sono invece figli minorenni. Prima di essere definitivamente approvato, tuttavia, il testo della riforma dovrà essere prima approvato in Aula alla Camera e poi passare al Senato. L’obiettivo dei relatori era non solo quello di ridurre l’attesa dei coniugi per metter fine definitivamente al vincolo matrimoniale, ma anche di ridurre le gravose spese legali necessarie; con la nuova normativa sul divorzio, inoltre, la comunione dei beni cessa non appena il giudice concede l’autorizzazione ai coniugi a vivere separati. La nuova legge consentirà agli italiani che intendono divorziare in tempi brevi di non dover necessariamente ricorrere ad espedienti come quello del divorzio all’estero per abbattere le attese necessarie nel nostro paese dove, va ricordato, fallisce più di un matrimonio su quattro alcmeno secondo i dati ISTAT. In media sembra che le coppie “scoppiano” dopo 18 anni. Sono stati presentati diversi emendamenti che però non hanno trovato accoglimento come quello di Paola Binetti (UDC) che proponeva di mantenere i tre anni di tempo in caso di figli piccoli. I radicali dal loro canto proponeva invece il divorzio lampo chiedendo di cancellare anche la necessità di attendere l’anno di separazione.
(25/02/2012 11:00 – Autore: A.V.)

Tratto da: Divorzio breve, in arrivo anche in Italia
(Fonte: StudioCataldi.it)

Tratto da: Divorzio breve, in arrivo anche in Italia
(Fonte: StudioCataldi.it) Sigue leyendo

CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI, IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

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CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

(ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera f, del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180)

DESTINATO AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 4.3,
LETT. A) E C), DEL D.M. 180/2010 E PRIORITARIAMENTE RISERVATO,
NELL’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI, AI MEDIATORI ATTUALMENTE
ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CURIA MERCATORUM

APRILE – MAGGIO 2011

con il patrocinio di

CURIA MERCATORUM
CENTRO DE MEDIZIONE Y ARBTRATO

P R O G R A M M A

PARTE TEORICA

MODULO I

I SISTEMI STRAGIUDIZIALI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
E LA CULTURA DELLA CONCILIAZIONE

MODULO II
LE FONTI DELLA CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE

PARTE PRATICA
MODULO III
IL CONFLITTO, COMUNICAZIONE E ASCOLTO ATTIVO

MODULO IV
LE TECNICHE DI NEGOZIAZIONE

MODULO V
LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. METODO EQUILIBRIO

MODULO VI
LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. METODO EQUILIBRIO
(CONTINUAZIONE)

MODULO VII
IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI CHE ASSISTONO LE PARTI IN MEDIZIONE

MODULO VIII
IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE REGOLATO DAL DM 180/2010
E DAL D.LGS. 28/2010

MODULO IX
VALUTAZIONE FINALE

I contenuti del corso

Responsabile Scientifico del corso: Avv. Ana Uzqueda

PARTE TEORICA

MODULO I

I sistemi stragiudiziali di composizione delle controversie e la cultura della Conciliazione.
Cenni di sociologia giuridica e diritto comparato
Ordine negoziato e ordine imposto: dall’eteronomia all’autonomia
Strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie: procedure aggiudicative e non aggiudicative
Le caratteristiche dei metodi ADR
Differenze tra conciliazione, transazione e arbitrato

MODULO II

Le fonti della conciliazione/mediazione
Le fonti normative internazionali, comunitarie, nazionali e regolamentari in materia di mediazione, conciliazione e ADR
L’evoluzione legislativa in materia di mediazione/conciliazione ed il coordinamento con la normativa previgente
La mediazione/conciliazione nella legge delega n. 69/2009, nel D. Lgs. N. 28/2010 e nel D.M. 180/2010
La mediazione amministrata in materia civile e commerciale: mediazione facoltativa, obbligatoria e delegata
La mediazione “ad hoc”
Le clausole contrattuali di mediazione e conciliazione: efficacia ed operatività

PARTE PRATICA
MODULO III
Il conflitto, comunicazione e ascolto attivo
Il fenomeno del conflitto: tipi, fonti e gestione
Elementi oggettivi e soggettivi del conflitto
La dinamica del conflitto
Modelli di gestione del conflitto
Esercitazione pratica: analisi e mappatura dei conflitti

MODULO IV
Le tecniche di negoziazione
La negoziazione.
Metodologie delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione, relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice.
Modelli di negoziazione e stili negoziali
Strategie comunicative e negoziali
Negoziato sui principi e negoziato sulle posizioni
La conciliazione come procedura specifica di negoziazione guidata
Role playing: esercitazione pratica di un caso di negoziazione diretta

MODULO V
La procedura di mediazione. Metodo Equilibrio
Le fasi del procedimento di mediazione
1. La sessione congiunta iniziale
La gestione della sessione congiunta iniziale
Il discorso introduttivo
La posizione delle parti e la parafrasi
Role playing
La comunicazione verbale, paraverbale e non verbale nella conciliazione
Tecniche di ascolto attivo
La comunicazione distorta
Come superare le diffidenze e creare un rapporto empatico con le parti
Role playing

MODULO VI
La procedura di mediazione. Metodo Equilibrio (continuazione)

2. Le sessioni private
Le sessioni private
L’individuazione degli interessi e necessità delle parti
La formulazione delle domande in mediazione
Migliore e Peggiore Alternativa all’Accordo Negoziato (MAAN e PAAN)
Generazione di alternative
Role playing
Riformulazione del conflitto
Individuazione di opzioni: i filtri
Elaborazione di proposte creative. Tecniche di brainstorming
Come affrontare le difficoltà più frequenti
Come superare le situazioni di impasse
Esercitazioni pratiche e simulate

3. La sessione congiunta finale
La chiusura della procedura conciliativa
Dalle opzioni all’accordo
La redazione del verbale e dell’accordo di conciliazione
Role playing: esercitazione pratica di una procedura conciliativa
La conclusione della procedura conciliativa in assenza di accordo
La formulazione della proposta
Role playing

MODULO VII

Il ruolo dei professionisti che assistono le parti in mediazione
L’avvocato mediatore
La gestione del rapporto con l’assistente della parte
La co-mediazione
La mediazione multiparte
Role playing

MODULO VIII
Il procedimento di mediazione regolato dal DM 180/2010 e dal D.Lgs. 28/2010
Gli Organismi di Conciliazione e loro disciplina ai sensi della normativa vigente
La scelta dell’Organismo di Conciliazione
Il regolamento di procedura

L’avvio della procedura di mediazione:
– forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione
– modalità di presentazione della domanda di mediazione
– effetti sostanziali e processuali della domanda di mediazione
– il rapporto con il processo

Il procedimento di mediazione:
– modalità di svolgimento e durata
– dovere di riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale
– compiti e responsabilità del mediatore
– la nomina di esperti tecnici in mediazione

La conclusione del procedimento di mediazione
– il verbale di conciliazione
– l’accordo di conciliazione: forma, contenuto ed effetti
– la formulazione della proposta e conseguenze sul processo
La deontologia
– gli obblighi deontologici del mediatore
– gli obblighi deontologici degli avvocati e dei professionisti che assistono le parti in mediazione
– le conseguenze della violazione degli obblighi deontologici da parte del mediatore
– il mediatore/avvocato

MODULO IX
Valutazione finale
La valutazione finale si compone di due parti: una teorica ed una pratica
a) Parte teorica:
– test multiple choice che contiene domande sugli aspetti teorici della procedura conciliativa
b) Parte pratica:
– domande aperte (analisi di una controversia con applicazione della procedura e delle tecniche di mediazione)
– partecipazione dei conciliatori a sessioni simulate di conciliazione allo scopo di valutare le abilità nell’applicazione pratica delle tecniche e della conduzione di una procedura conciliativa. Ogni partecipante dovrà svolgere il ruolo di conciliatore e le loro abilità saranno valutate sulla base di una griglia di indicatori predisposti dal Centro Studi dell’Associazione Equilibrio & R.C.

L’Associazione Equilibrio si riserva la facoltà di modificare per esigenze
didattiche l’ordine dei moduli.
Durante il corso non è ammessa la registrazione audio né video.

CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
(CORSO DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PER MEDIATORI AI SENSI DELL’ART. 18,
LETTERA F, D.M. 18 OTTOBRE 2010, N. 180)

La mediazione delle controversie civili e commerciali è argomento oggi più che mai sotto l’attenzione di tutti. Il legislatore italiano e l’Unione Europea hanno riconosciuto un’importanza rilevante a questo strumento di composizione alternativa delle controversie negli ultimi anni, come si evince dalle numerose normative emanate in materia.
La Direttiva europea 2008/52/CE da un lato, e la riforma del diritto societario, con una dettagliata previsione in materia, dall’altro, sono gli esempi più significativi.
Con la recente approvazione del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla mediazione delle controversie civili e commerciali, è stato dato ancora un rilievo maggiore all’istituto prevedendone una disciplina più organica. Il decreto, entrato in vigore il 20 marzo 2010, prevede che l’avvocato informi l’assistito delle possibilità di ricorrere allo strumento della mediazione, sanzionando l’omissione di informativa con l’annullabilità del contratto d’opera concluso.

Obiettivi del corso:

– Analizzare in forma approfondita l’istituto della mediazione con riferimento alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale;
– Studiare gli effetti giuridici e pratici della normativa in materia di mediazione civile e commerciale nelle diverse forme della procedura facoltativa, obbligatoria e delegata;
– Esaminare le problematiche relative all’efficacia ed operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione;
– Analizzare e fornire conoscenze teorico-pratiche in merito alle singole fasi della procedura di mediazione con particolare riferimento a contenuto ed effetti della domanda introduttiva ed alle tecniche di formulazione e redazione di verbale, proposta ed accordo;
– Esaminare, alla luce della normativa generale e regolamentare le problematiche di carattere deontologico inerenti la figura professionale del mediatore ed i relativi compiti e responsabilità;
– Fornire l’aggiornamento professionale specialistico nella conduzione di procedure di mediazione e nell’assistenza ai clienti come professionista di parte;
– Fornire strumenti e conoscenze metodologiche in ordine alle tecniche di negoziazione e mediazione nelle procedure facilitative e aggiudicative;
– Analizzare la dinamica del conflitto e fornire le relative tecniche di gestione e di interazione comunicativa;
– Acquisire attraverso simulazioni ed esercitazioni basate su casi pratici la padronanza delle moderne tecniche di conduzione delle negoziazioni in sede stragiudiziale

Metodologia:
Oltre all’esposizione teorica dei contenuti, il corso prevede l’utilizzo di metodologie e tecniche didattiche attive (giochi di ruolo e simulazioni basate su controversie reali) con il coinvolgimento diretto dei partecipanti.

Durata del corso e numero dei partecipanti:
Nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 180/2010 il corso avrà la durata di 54 ore di cui 4 ore di
valutazione ed il numero dei partecipanti è di 30 persone.
Il corso si terrà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Come stabilito dal Ministero di Giustizia per poter accedere alla valutazione finale è necessario frequentare totalmente il corso.

Attestati di superamento o di frequenza:
Il superamento della valutazione prevista permetterà ai partecipanti di avere i requisiti formativi per
poter richiedere l’iscrizione presso gli enti pubblici e privati che svolgono il servizio di conciliazione.
L’accoglimento della richiesta dipende dai criteri adottati dai singoli organismi

L’Associazione Equilibrio di Bologna, è un ente accreditato per PDG 02/03/07 e successive modifiche,
del Ministero della Giustizia a tenere i corsi di formazione.

L’Associazione Equilibrio – ente non profit nato nel 1996 – è la prima associazione italiana che si occupa della
ricerca, lo sviluppo e della creazione dei sistemi stragiudiziali di risoluzione dei conflitti ad ampio raggio
(negoziazione e conciliazione commerciale, arbitrato, conciliazione in materia ambientale, urbanistica, sociale
ed scolastica), attraverso la ricerca, la formazione, e la creazione di strutture di conciliazione.
L’Associazione Equilibrio offre una seria e valida formazione, curata e gestita professionalmente, grazie alla
consolidata esperienza dei docenti, i quali vantano altresì un’effettiva e pluriennale esperienza quali conciliatori
commerciali in Italia e all’estero.

L’Ass. Equilibrio ha sottoscritto una convenzione con l’Università di Sassari, Facoltà di Giurisprudenza, per lo
stage del master di I Livello in Procedure Stragiudiziali di Risoluzione dei Conflitti, con l’Università di Firenze,
per lo stage del Corso di Specializzazione in Procedure Stragiudiziali di risoluzione delle controversie e
l’Università Cattolica di Milano per lo svolgimento dello stage del Master in Mediazione Familiare e
Comunitaria.

Presidente Ass. Equilibrio
Dr. Roberto Cesarano
socio fondatore dell’Ass. Equilibrio. Docente di Tecniche di conciliazione, comunicazione e negoziazione. Ha
svolto oltre 900 procedure conciliative nei diversi ambiti di applicazione. Coordinatore e conciliatore presso i
Centri di Mediazione che l’Associazione Equilibrio gestisce in collaborazione con diversi enti locali della
Regione Emilia Romagna
.
Comitato Scientifico
Presidente:
prof.ssa Avv. Dina Jansenson
Avvocato a New York e docente di tecniche di risoluzione dei conflitti. Conciliatrice Senior e arbitro di JAMS.
Membro dell’ American College of Civil Trial Mediators e della Società di Professionisti in Risoluzione dei
Conflitti (S.P.I.D.R.). Professoressa Associata della Facoltà di Giurisprudenza di Brooklyn, dove insegna
tecniche A.D.R

Professoressa associata della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di New York, dove insegna tecniche di
negoziazione.

Membri:
Prof.ssa avv. Chiara Giovannucci Orlandi Professore aggregato di Procedura civile e Diritto dell’Arbitrato
interno e internazionale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Bologna. Co-direttore del
LLM in American ed International Legal practice della Loyola Law School di Los Angeles a Bologna, ed ivi
docente di International Commercial Arbitration. Docente nel master di I livello in “Procedure stragiudiziali di
risoluzione delle controversie”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Siena e Firenze.
Prof. avv. Remo Caponi Professore ordinario di Diritto processuale civile nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Firenze. Docente nel master di I livello in “Procedure stragiudiziali di risoluzione delle
controversie”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Siena. Co-Direttore Scientifico del Corso
universitario di perfezionamento e di specializzazione “La conciliazione come tecniche di risoluzione dei
conflitti”
Prof. Giovanni Cosi Professore ordinario di Sociologia del Diritto nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Siena.
Coordinatore del Master di I livello in “Procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie” organizzato
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena
Prof.ssa avv. Ilaria Pagni Professore ordinario di Diritto Processuale Civile nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Firenze. Avvocato. Co-Direttore Scientifico del Corso universitario di perfezionamento e dispecializzazione “La conciliazione come tecniche di risoluzione dei conflitti”, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Firenze.
Prof. Avv. Francesco P. Luiso Professore ordinario di diritto processuale civile presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Pisa dal 1986. Autore del manuale “Istituzioni di diritto processuale civile” (1^
ed. 2003; 2^ ed. 2006; 3^ ed. 2009),del manuale, in quattro volumi, “Diritto processuale civile” (1^ ed. 1997;
2^ ed. 1999; 3^ ed. 2000; 4^ ed. 2007; 5^ ed. 2009)e di circa duecento lavori minori. Membro delle
commissioni istituite presso il Ministero della giustizia per la riforma del processo civile, del diritto societario e
del giudizio di cassazione e dell’arbitrato.
Prof.ssa avv. Paola Lucarelli Professore ordinario di Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Firenze. Avvocato. Co-Direttore Scientifico del Corso universitario di perfezionamento e di
specializzazione “La conciliazione come tecniche di risoluzione dei conflitti” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Firenze.
Prof. Vincenzo Vigoriti
Professore ordinario di Diritto Comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze. Ha studiato
e insegnato in diverse università degli Stati Uniti (Stanford, Harvard, Temple) e del Brasile (San Paolo). Membro
di numerose associazioni accademiche e professionali italiane e straniere, fra le quali l’American Law Institute
(fellow). Da qualche tempo è osservatore presso la Commissione Uncitral, Working Group II (arbitrato e
conciliazione).
Prof. Rino Rumiati
Docente di:Psicologia Cognitiva al Corso di Laurea in Progettazione e Gestione del Turismo Culturale
dell’Università di Padova. Psicologia della Comunicazione al Corso di Laurea Specialistico in Comunicazione
nella Organizzazioni Complesse dell’Università di Padova Psicologia delle Decisioni al Corso di Laurea in
Psicologia Sociale del Lavoro e della Comunicazione dell’ Università di Padova. Psicologia delle opinioni e degli
atteggiamenti al Master in Giornalismo e Psicologia della comunicazione al Master in Governance delle risorse
turistiche territoriali dell’Università di Padova.
Prof. Javier Wilhelm
Psicologo e specialista in psicodramma. Conciliatore e negoziatore professionista in ambito commerciale,
sociale e familiare.
Coordinatore e docente dell’area “Conflitti Pubblici e nelle Organizzazioni” del Master in Risoluzione dei
conflitti presso l’Università di Barcelona.
Prof.ssa Avv. Giuliana Romualdi Professore incaricato in Procedure stragiudiziali di risoluzione delle
controversie presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena. Avvocato. Dottore di ricerca in
processuale civile nell’Università di Bologna. Docente nel Master di I livello in “Procedure stragiudiziali di
risoluzione delle controversie” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena.
Direttrice Didattica e Responsabile scientifico del corso:
Avv. Ana Uzqueda
Avvocato in Argentina e in Italia, conciliatrice dal 1994, docente di Tecniche di Conciliazione presso il Master
di Procedure Stragiudiziali di Risoluzione delle Controversie organizzato dall’Università di Siena, Docente di
Mediazione nei Conflitti Pubblici presso il Master organizzato dall’Università di Barcellona, Spagna, Docente
di Tecniche di Conciliazione Commerciale e Supervisore dei Conciliatori Commerciali presso la Scuola
Universitaria della Svizzera Italiana. Conciliatrice del Servizio Internazionale di Conciliazione della Camera
Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Conciliatrice Internazionale della Curia Mercatorum di Treviso.
Conciliatrice presso la CCIAA di Ferrara.
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REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

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REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
in vigore dal 21 febbraio 2011

Art. 1) DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento:
– per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende l’Ente del sistema camerale, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
– per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
– per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all’allegato c).
Il presente regolamento si applica salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3) LA SEGRETERIA
La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.
La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.
La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:
– in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
– qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito dalla domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.
La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l’incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando
l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.
Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:
a) l’avvenuto deposito della domanda;
b) l’avvenuta chiusura del procedimento.
L’Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo. 2

Art. 4) IL MEDIATORE
Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.
Il mediatore è individuato dal Responsabile dell’Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi formati sulla base di standard definiti dall’Unione Italiana delle Camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza, turnazione, disponibilità e esperienza in mediazione, tenendo conto dell’oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.
Sulla base degli accordi di cui all’art. 3, il mediatore, qualora se ne ravvisi l’opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell’Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di mediazione.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all’allegato B).
Prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un’apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.
Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell’Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell’esercizio della sua funzione.
Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell’Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell’Organismo, sull’istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Art. 5) AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un’apposta clausola contrattuale, su invito del Giudice, e qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale.
Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet dell’Organismo di mediazione.
Nella domanda devono essere indicati:
– il nome dell’Organismo di mediazione,
– le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti,
– l’oggetto della controversia;
– le ragioni della pretesa;
– il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile.
La Segreteria procede all’istruttoria della domanda presentata.
Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell’Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.
Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.
La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.3
Il Responsabile dell’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.
La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell’incontro. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione. Le parti, 7 gg prima dell’incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.
La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare all’incontro.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Qualora venga a mancare l’apposita abilitazione dell’Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l’elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Art. 6) L’INCONTRO DI MEDIAZIONE
La sede dell’incontro è presso la sede dell’Organismo o, eventualmente, presso un’altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell’Organismo.
Le parti partecipano all’incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.
Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.
Il mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.
Il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
Su richiesta del mediatore il Responsabile dell’Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.

Art. 7) ESITO DELL’INCONTRO DI MEDIAZIONE
Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore, secondo quanto previsto dalla legge, dà atto dell’esito dell’incontro ed eventualmente, dell’impossibilità di una parte di sottoscriverlo.
Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, dopo averle informate circa le conseguenze previste dalla legge per il caso di mancata accettazione, formula una proposta di accordo.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all’allegato D).
Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall’accordo raggiunto restano a carico delle parti.4

Art. 8) RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all’incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni.
Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 9) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
– la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
– la qualificazione della natura della controversia;
– la forma e il contenuto dell’atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all’art. 6 del presente Regolamento;
– la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;
– l’indicazione del valore della controversia;
– l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
– la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:
– mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo.
– imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante.
In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione.
ALLEGATO A): Indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione
ALLEGATO B): Codice Etico per i mediatori
ALLEGATO C): Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche
ALLEGATO D): Scheda per la valutazione del Servizio di mediazion
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REGLAMENTO DE LA CONCILIACION ITALIANA

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Reglas de Conciliación

PREMISA

A = con estas normas se basa en los principios de la informalidad, la velocidad y la confidencialidad y los principios establecidos
El artículo 40 del Decreto Legislativo n º 17/01/2003 5, es decir, sin embargo, prohíbe la iniciativa de las actuaciones de oficio.
B = El Reglamento contiene los detalles de dónde se coloca el procedimiento de conciliación, que es suspendido sólo por acuerdo de las acciones de los actos individuales, y cualquier otra disposición del Reglamento suspendido por acuerdo de las partes, el Reglamento tiene por objeto posibilidad de que el conciliador designado, si las partes así lo requieran, concluye el proceso con una moción en virtud del artículo 40, apartado 2 del Decreto Legislativo 05/03.
C = El Reglamento establece las causas de incompatibilidad para el desempeño participación;
D = El Reglamento, sin embargo, establece que el procedimiento la reconciliación puede comenzar después de la firma por la conciliador designado en la declaración de imparcialidad Artículo 15, apartado 3, letra a) de la DM 222/04.
E = Las partes tienen derecho a acceder a los registros de sus actuaciones que el órgano responsable designado, está obligado a tener en número especial debidamente registradas y numeradas en el registro de conformidad con el artículo 12 del Decreto 222/04, se excluyen todos los comunicación confidencial con el único mediador, específicamente los calificado por las partes, los datos recogidos, sin embargo, se tratan de cumplimiento de las disposiciones del Decreto Legislativo 203 del 30 de junio n 196 en el “Código de protección de datos personales.” Las previsiones de registro es creado y mantenido en forma impresa y por tecnología de la información, sino que se consignará en todos los asuntos de la Comisión de Conciliación que conforman los registros sobre el número de forma consecutiva (Cronológicamente), la identificación de las partes, el objeto de disputa, el mediador designado, la duración del procedimiento y la su resultado. El representante legal de la organización está presente inmediatamente a la persona responsable que lo solicite por razones relacionados con el ejercicio de las competencias en el marco del Reglamento se refiere a DM 222/04, los datos recogidos y almacenados los documentos.
F = Más registros o notas pueden ser establecidos por determinación de la responsabilidad, teniendo en cuenta con antelación a los miembros.
G = La agencia mantendrá, de conformidad con el art. Primer párrafo de 2.961 cc., Una copia los actos de los casos tratados, por lo menos durante tres años a partir de la fecha el agotamiento de su mandato.
H = El mediador designado para dirigir a su personal rendimiento, su obra responde también al cuerpo.
I = Cualquier persona que paga su trabajo o su servicio en el cuerpo La conciliación es la obligación de confidencialidad en todos los asuntos aprendidas por el bien de la obra o servicio.
L = el mediador y sus auxiliares tienen prohibido tomar derechos u obligaciones de, directa o indirectamente, con la asuntos tratados, para aquellos estrechamente relacionados con eccezionedi
ejecución de la obra o servicio, que es su prohibición expresa reciben una compensación directa de las partes.
M = hizo el Consejo y también deberá:

· Firme para cada empresa para la que un “designado declaración de imparcialidad de acuerdo con las fórmulas establecidas en el Reglamento procedimiento de juicio, así como “cualquier nuevo compromiso
en el presente Reglamento;

· Informar de inmediato el cuerpo y, si las partes el acuerdo que se trate, los hechos subjetivos que pueden ser pertinentes a los efectos de conciliación y el rendimiento necesidades individuales necesarios para la imparcialidad de la obra;

° corresponden inmediatamente a todas las solicitudes de los responsables en relación con las disposiciones contenidas en el Reglamento se refiere a DM 222/04.

El incumplimiento de las obligaciones en virtud de la letra M en el presente regulación, determina la desaparición de buena reputación “de Artículo 4, apartado 4, letras a) yb) del DM 222/04-

N = Los conciliadores que han declarado su voluntad de
realizar la función de conciliación en exclusiva para el cuerpo,
debe poseer los siguientes requisitos:

Requisitos que deben cumplir para la calificación de los mediadores para
que, a menos que sean profesores universitarios en economía o
legal, profesional o estar inscrito en asociaciones profesionales
el mismo material con antigüedad en la afiliación de por lo menos quince años,
jueces o jubilados, debe ser juzgado por posesión
una formación específica adquirida mediante la participación en cursos
la formación de los organismos públicos, universidades u organizaciones privadas acreditadas
a la cabeza de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo
10, párrafo 5 del Decreto 222/04;

Posesión · por conciliadores, los siguientes requisitos
integridad:

a. no tienen antecedentes penales por delitos intencionales o
pena de prisión, por violación;

b. no han sido condenados a penas de prisión, aplicada a
petición de las partes, no menos de seis meses;

c. no se interdicción perpetua o temporal, efectuados por
cargos públicos;

d. no ser sometido a medidas de prevención o de seguridad;

e. no tienen ninguna acción disciplinaria antes de que no sea
advertencia.

1. Este Reglamento se basa en criterios
confidencialidad de los procedimientos, la forma de designación del mediador
garantizar la imparcialidad e idoneidad para el buen y rápido
ejercicio de sus funciones.

2. El procedimiento de conciliación, si las partes no llegan a
acuerdo se concluye con una propuesta por el mediador con respecto a
que cada una de las partes, si la conciliación no tiene lugar, indica la
su posición final o las condiciones en las que puede
conciliar. De estos puestos, el conciliador se reconoce en un informe especial
fracaso de la conciliación, que cuenta con una copia a las partes
en la demanda. La ley también da el mediador, con un informe especial,
la falta de adherencia de una parte en el experimento de tratar de
conciliación.

3. Las declaraciones formuladas por las partes durante el procedimiento no
puede ser utilizado, salvo lo dispuesto en el apartado 5 del art. 40
Decreto Legislativo 05/03, en los procedimientos incoados como consecuencia de la falta de
intento de conciliación, que ‘se puede probar
testigos.

4. Desde el momento de su divulgación a terceros con los medios adecuados mostrar el recibo, la solicitud de propuesta de conciliación la agencia tiene en la misma receta efectos de la acción. detener la caries y ‘, pero si el intento falla, la reclamación debe ser presentada dentro de un mismo plazo de prescripción a partir de la presentación del informe mencionado el apartado 2 del art. 40 del Decreto Legislativo N º 05/03, en la secretaría Solución de Diferencias de la OMC.

5. La no aparición de cualquiera de las partes y las posiciones ante el conciliador deberá ser evaluada por el juez de la eventual procedimientos posteriores a la decisión sobre las costas,
Asimismo, de conformidad con el artículo 96 del Código de Procedimiento Civil. La
Juez, punto de referencia las posiciones de las partes y el
contenido de la frase que define el juicio ante él, puede
excluye, en todo o en parte, la recuperación de los gastos efectuados por
ganador que rechazó el acuerdo e incluso puede condenar en
todo o en parte, al reembolso de los gastos incurridos por la parte perdedora.

6. Si el contrato o los estatutos establecen un
cláusula de conciliación y el intento no se agota, la
tribunal, a petición de parte interesada en la defensa de la primera propuesta,
ordena la suspensión del procedimiento pendiente ante él, mirando
un período que dura entre treinta y sesenta días para
presentación de la solicitud de conciliación ante un órgano
conciliación o el que se indica en el contrato o los estatutos. La
proceso puede resumirse en la fiesta si la instancia de
Conciliación no se presenta dentro del límite de tiempo. Si el intento
puede, en el momento de la reanudación se adjunta a las actas a que se refiere el apartado 2.
En cualquier caso, la causa de la suspensión significa cesado, de conformidad con
Artículo 297, párrafo primero, del Código de Procedimiento Civil, transcurrido
seis meses desde dicha suspensión.

7. En los últimos minutos de la demanda deberá indicarse detalles de la entrada en el registro de ESD de la OMC Artículo 38.

8. Si la conciliación se puede elaborar actas separadas firmado por las partes y el conciliador. El acta, después de verificación formal de la regularidad, es aprobado por un decreto de Presidente de la Corte en cuyo distrito se encuentra el cuerpo conciliación, y se harán efectivos a la expropiación forzoso, para obtener un rendimiento específico y que la inclusión de hipoteca judicial.

Teniendo en cuenta lo anterior, se emite el siguiente Reglamento de Conciliación

1. Ámbito de aplicación
El presente Reglamento se pretende que sean aplicables a la conciliación de la partes desean resolver los conflictos en un amistoso, de acuerdo una cláusula contractual de un acuerdo o una obligación legal. La
clasificación de la naturaleza de la controversia radica en el partido que presente la solicitud. En el procedimiento de conciliación expresamente rige por la ley, el presente Reglamento se aplica
mutatis mutandis.

2. La activación del procedimiento de solución de El procedimiento de solución es iniciada por cualquiera de las partes o cualquier partes de manera conjunta en ambos casos el procedimiento se iniciará en Después de la presentación o el envío de la forma preparado por ADR Concilmed, completado, o solicitar una escrito, de conformidad con el presente Reglamento.

2.1 A petición de cualquiera de las partes podrá solicitar la Concilmed ADR contrapartes a participar en el procedimiento de solución. La solicitud debe incluyen:

Es una breve descripción de la naturaleza de la controversia;
¨ El referencias de todas las partes involucradas;
· Si el nombramiento de abogados y / o consultores capaces de representar y asistir a las propias partes.

Cada parte tiene derecho a acceder en el procedimiento, salvo en
Si las demás partes han declarado expresamente que la
Se divulga reservado para el conciliador único.

2.2 ADR Concilmed comunicarse a otras partes del depósito
Consejo invita a presentar solicitudes para participar en el procedimiento
conciliador.
A menos que se especifique lo contrario en el acuerdo entre las partes o
contrato, el plazo razonable previsto para la respuesta
invitación será de treinta días desde la notificación.

2.3 El procedimiento de solución debe ser considerado activo con la firma de un
Acuerdo para la realización de un procedimiento de conciliación. El acuerdo
deberá estar debidamente firmado por todas las partes y ADR
Concilmed.

3. El Conciliador
¿Dónde está la tercera parte neutral elegida de común acuerdo entre las partes,
La ADR les brinda el mismo derecho Concilmed tercero para que actúe como
Mediador en la especificación del procedimiento de solución.

3.1 El nombramiento se realiza teniendo en cuenta la nacionalidad de las partes,
el lugar donde se encuentra la conciliación, las habilidades específicas
profesional y, en su caso, los conocimientos técnicos del sector
puede ser útil para la conclusión con éxito del procedimiento.

3.2 El mediador no decide la controversia, sino ayuda a las partes
encontrar un acuerdo satisfactorio. El mediador no debe estar en
ninguna de las situaciones de incompatibilidad establecido normas específicas
ley.

En el momento de la designación, el conciliador debe
firmar una declaración de imparcialidad y el cumplimiento de
Código de Conducta.
Las partes podrán solicitar ADR Concilmed, sobre la base de justificación
razones, la sustitución del conciliador.

4. La reunión de mediación
El asiento se lleva a cabo en las oficinas de la ADR o en Concilmed
en otro lugar apropiado escogido por las partes para los actos individuales.

4.1 Por lo menos 10 (diez) días antes de la conciliación, a menos que
diversos acuerdos, cada parte puede ofrecer ADR Concilmed memoria
resúmenes escritos de los términos de la controversia y su estado
Actualmente, junto con otros documentos y la información considerada útil para
de

el procedimiento de liquidación. Salvo pacto en contrario, el material y
información amparada por el secreto.

4.2 Las partes participarán en la reunión en persona oa través de sus
representante debidamente autorizado. Las partes también
libre para ser asistido por un defensor, consultores, representantes de
asociaciones de consumidores o los sindicatos o por otras personas
confianza. En cualquier caso, es necesario que cada parte ha notificado ADR
Concilmed mucho antes que asistirán a la reunión.

4.3 El mediador lleva a cabo la reunión de manera informal y
audiencia de las partes en forma conjunta y, si lo considera conveniente,
por separado. En casos especiales, el ADR se puede identificar Concilmed
consultor técnico, si no es reclamado por las partes tras la
información proporcionada por el conciliador, a condición de que todas las partes
de acuerdo y se comprometen a sufragar todos los gastos en igualdad de
medida.

4.4 El mediador, en consulta con las partes, para establecer cualquier
reuniones posteriores.

5. Resultado de la reunión de conciliación
Cualquiera de las partes puede renunciar al procedimiento de liquidación en cualquier
tiempo, dando aviso inmediato por escrito a ADR Concilmed.

5.1 El procedimiento se dará por concluido cuando:

¨ Un partido abandona el procedimiento;
° se llegó a un acuerdo por escrito;
°, se encuentra la imposibilidad absoluta de llegar a un acuerdo.

6. Acuerdo
Cualquier acuerdo alcanzado al final del procedimiento no es
jurídicamente vinculante, si no es por escrito y
firmado por las partes o, en nombre y en nombre de ellos, su
representantes.

7. No hay acuerdo
Si no hay acuerdo, el conciliador deberá discutir con las partes
sobre la posibilidad de otro procedimiento de solución de
deberá registrar el acta de las actuaciones y no hay acuerdo.

8. Privacidad
El procedimiento de mediación es confidencial y es todo
dijo durante la reunión no se pueden grabar o
verbalizado.
Del mismo modo, el mediador, las partes y todos los involucrados
reunión no puede revelar los hechos y la información
aprendido en el curso del procedimiento de conciliación. Con este fin,
tema, distintas de las partes, presentes en la concertación
deberán firmar una declaración.
Las partes no podrán ser utilizadas en cualquier subsecuente
litigios interpuestos por las mismas partes en relación con
mismo objeto, las declaraciones y la información aprendida durante el
procedimiento de conciliación. Las partes, por otra parte, a menos que
disposición de la ley, no puede llamar al mediador, el personal
ADR Concilmed y cualquier otra persona que participó en el procedimiento
testificar en el tribunal sobre los hechos y circunstancias que ha llegado
conocimiento en relación con el procedimiento de conciliación.

9. Costos
Salvo pacto en contrario, los costos y gastos administrativos del procedimiento
Concilmed atención a las ADR, incluidos los honorarios y gastos de
Conciliador, se dividen por igual entre las partes, incluso si
una de las partes de renunciar al procedimiento.

10. Descargo de responsabilidad
Ni ADR Concilmed ni el Consejo ni sus ayudantes o colaboradores
son responsables por los actos u omisiones relacionadas con la preparación,
conducta o de la finalización del procedimiento de solución.

11. Legislación aplicable

El procedimiento de conciliación está regulada y produce los efectos previstos
por la legislación aplicable en Italia.

12. Procedimientos regulados por la ley
En el procedimiento de conciliación expresamente regulado por
disposiciones de la ley, el presente Reglamento será aplicable a
compatibles. En particular, los litigios que caen dentro
arte. 1 del Decreto Legislativo 5 / 2003, calificado por la parte
archivos de la aplicación, las disposiciones de los artículos. 38, 39 y 40
Decreto Legislativo 5 / 2003 y las Ordenes Ministeriales 23 de julio 2004 nn. 222 y 223.
(TRADUCCION ON LINE DE GOOGLE)

TEXTO ORIGINARIO

Regolamento di Conciliazione

Regolamento di Conciliazione

P R E M E S S A

A= Il presente regolamento di procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza ed ai principi indicati nell’articolo 40 del D.Lgs 17/01/2003 n. 5; è, in ogni caso, vietata l’iniziativa officiosa del procedimento.
B= Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento di conciliazione, che è derogabile soltanto su accordo delle parti per singoli atti; qualunque altra disposizione del regolamento è derogabile per accordo delle parti; il regolamento assicura la possibilità che il conciliatore designato, se le parti lo richiedono, concluda il procedimento con una proposta a norma dell’articolo 40, comma 2, del D.Lgs 05/03.
C= Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico;
D= Il regolamento, in ogni caso, prevede che il procedimento di conciliazione possa avere inizio dopo la sottoscrizione da parte del conciliatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a) del DM 222/04.
E= Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile, designato dall’organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro di cui all’articolo 12 del DM 222/04; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo conciliatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 203, n 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il predetto registro viene istituito e tenuto dall’organismo in forma cartacea ed informatica; in esso vengono iscritti tutti gli affari di conciliazione, che ricomprendono le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo (cronologico), i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito. Il legale rappresentante dell’organismo deve presentare senza indugio al responsabile, che ne faccia richiesta per ragioni attinenti all’esercizio dei poteri previsti dal Regolamento di cui al DM 222/04, i dati raccolti e i documenti conservati.
F= Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile, previamente comunicate agli iscritti.
G= L’organismo conserverà, a norma dell’art. 2961 primo comma cc., copia degli atti dei procedimenti trattati, almeno per un triennio dalla data di esaurimento del mandato.
H= Il conciliatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l’organismo.
I= Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’organismo di conciliazione è tenuto all’obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell’opera o del servizio.
L= Al conciliatore ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezionedi quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro espresso divieto di percepire direttamente compensi dalle parti.
M= Al conciliatore è fatto, altresì, obbligo di:

· sottoscrivere per ciascun affare per il quale e’ designato una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche’ gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

·

· informare immediatamente l’organismo, ed eventualmente le parti dell’affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell’imparzialità dell’opera;

· corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel regolamento di cui al DM 222/04.

La violazione degli obblighi di cui alla lettera M del presente regolamento, determina il venire meno dei requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo 4, comma 4, lettere a) e b) del DM 222/04-

N= I conciliatori che abbiano dichiarato la propria disponibilità a svolgere funzioni di conciliazione in via esclusiva per l’organismo, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

· requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori per i quali, ove non siano professori universitari in discipline economiche o giuridiche, o professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni, ovvero magistrati in quiescenza, deve risultare provato il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il responsabile in base ai criteri fissati a norma dell’articolo 10, comma 5 del DM 222/04;

· possesso, da parte dei conciliatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;

b. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;

c. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

d. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

e. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.

1. Il presente regolamento di procedura si fonda su criteri di riservatezza del procedimento; le modalità di nomina del conciliatore ne garantiscono l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.

2. Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano un accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all’esperimento del tentativo di conciliazione.

3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5 dell’Art. 40 del D.Lgs 05/03, nel giudizio promosso a seguito dell’insuccesso del tentativo di conciliazione, ne’ possono essere oggetto di prova testimoniale.

4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione, l’istanza di conciliazione proposta all’organismo produce sulla prescrizione i medesimi

effetti della domanda giudiziale. La decadenza e’ impedita, ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 40 del D.Lgs 05/03, presso la segreteria dell’organismo di conciliazione.

5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell’eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.

6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell’istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se l’istanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all’atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell’articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.

7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell’iscrizione dell’organismo di conciliazione nel registro di cui all’articolo 38.

8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Tanto premesso, viene emanato il seguente Regolamento di conciliazione

1. Ambito di applicazione
Il presente Regolamento è da intendersi applicabile alla Conciliazione di controversie che le parti vogliano risolvere in maniera bonaria, in forza di una clausola contrattuale, di un accordo o di un obbligo di legge. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda. Per i procedimenti di conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

2. Attivazione delle procedura conciliativa
La procedura conciliativa viene avviata da una delle parti o da tutte le parti congiuntamente, in entrambi i casi il procedimento avrà inizio a seguito del deposito o dell’invio del modulo

predisposto da ADR Concilmed, debitamente compilato, o di una richiesta scritta in conformità con il presente regolamento.

2.1 Su richiesta di una delle parti ADR Concilmed può invitare le controparti a partecipare alla procedura conciliativa. La richiesta deve contenere:

¨ una breve descrizione della natura della lite;
¨ i riferimenti di tutte le parti coinvolte;
¨ eventualmente, la nomina degli avvocati e/o consulenti atti a rappresentare ed assistere le parti stesse.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo nel caso in cui le altre parti abbiano espressamente dichiarato che quanto divulgato sia riservato al solo conciliatore.

2.2 ADR Concilmed comunica alle altre parti l’avvenuto deposito della domanda di Conciliazione invitandole a partecipare alla procedura conciliativa.
Se non specificato diversamente nell’accordo tra le parti o nel contratto, il termine ragionevolmente stabilito per la risposta all’invito è di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso.

2.3 La procedura conciliativa è da intendersi attiva con la stipula di un Accordo per lo svolgimento di una procedura di Conciliazione. L’accordo va debitamente sottoscritto da tutte le parti coinvolte e da ADR Concilmed.

3. Il Conciliatore
Laddove il terzo neutrale non sia scelto di comune accordo dalle parti, ADR Concilmed fornisce alle stesse un terzo idoneo a svolgere la funzione di Conciliatore nella specifica procedura conciliativa.

3.1 La nomina avviene in considerazione della nazionalità delle parti, del luogo dove si svolge la Conciliazione, delle specifiche competenze professionali ed, eventualmente, della competenze tecniche di settore che possano essere d’aiuto al buon fine della procedura.

3.2 Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente. Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge.

Al momento dell’accettazione dell’incarico, il conciliatore deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento.
Le parti possono richiedere ad ADR Concilmed, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore.

4. L’incontro di Conciliazione
La sede dell’incontro è presso gli uffici di ADR Concilmed o presso un’altra sede adeguata scelta dalle parti per singoli atti.

4.1 Almeno 10 (dieci) giorni prima dell’incontro di Conciliazione, salvo diversi accordi, ciascuna parte può fornire ad ADR Concilmed una memoria scritta che riepiloghi i termini della controversia ed il suo stato attuale, nonché ulteriori documenti ed informazioni ritenuti utili ai fini della

procedura conciliativa. Salvo diversi accordi, il materiale e le informazioni fornite sono coperti da assoluta riservatezze.

4.2 Le parti partecipano all’incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti sono, inoltre, libere di farsi assistere da difensori, da consulenti, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia. In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi ad ADR Concilmed con congruo anticipo chi sarà presente all’incontro.

4.3 Il Conciliatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. In casi particolari, ADR Concilmed può individuare un consulente tecnico, qualora non indicati dalle parti, seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

4.4 Il conciliatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

5. Esito dell’incontro di Conciliazione
Ciascuna parte può abbandonare la procedura conciliativa in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione scritta ad ADR Concilmed.

5.1 La procedura si considera conclusa quando:

¨ una delle parti abbandona la procedura;
¨ viene raggiunto un accordo per iscritto;
¨ viene riscontrata l’assoluta impossibilità di raggiungere un accordo.

6. Accordo
Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti o, in nome e per conto di esse, dai loro rappresentanti.

7. Mancato Accordo
Qualora non si pervenga all’accordo, il Conciliatore discute con le parti circa la possibilità di ricorrere ad un’altra procedura di risoluzione della controversia e redige il verbale di mancato accordo.

8. Riservatezza
Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all’incontro di conciliazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Le parti, inoltre, salvo diversa disposizione di legge, non possono chiamare il Conciliatore, il personale di ADR Concilmed e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

9. Costi
Salvo diverso accordo, le spese amministrative ed i costi della procedura da versare ad ADR Concilmed, che includono l’onorario e le spese del Conciliatore, si dividono egualmente tra le parti, anche nel caso in cui una delle parti abbandoni la procedura.

10. Esclusione di responsabilità
Né ADR Concilmed, né il Conciliatore né i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti od omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della procedura conciliativa.

11. Legge applicabile

La procedura di Conciliazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

12. Procedure regolamentate per legge
Per i procedimenti di Conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica per quanto compatibile. In particolare, alle controversie ricadenti nell’ambito dell’art. 1 del D.Lgs 5/2003, così come qualificate dalla parte che deposita la domanda, si applicano le disposizioni degli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs 5 /2003 e i DD.MM. 23 luglio 2004 nn. 222 e 223.
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LEGISLACION ITALIANA SOBRE MEDIACION, REGISTRO DE MEDIADORES

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D.M. 180/2010
5 novembre 2010
Di seguito il testo del decreto (senza carattere di ufficialità..): comodo da “scorrere”, meno da stampare. Quindi è disponibile anche il testo completo del D.M. 180/2010

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Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 – Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione 4 novembre 2010

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 settembre 2010;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I – 
Disposizioni generali

Art. 1 
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c) «mediazione»: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
f) «organismo»: l’ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
g) «regolamento»: l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’organismo;
h) «indennità»: l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell’elenco;
m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei mediatori;
n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori;
o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l’idoneità dell’attività svolta dagli enti di formazione;
p) «elenco»: l’elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2
 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina:
a) l’istituzione del registro presso il Ministero;
b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;
c) l’istituzione dell’elenco presso il Ministero;
d) i criteri e le modalità di iscrizione nell’elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall’elenco;
e) l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

Capo II – 
Registro degli organismi

Art. 3
 (Registro)

1. E’ istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.
3. Il registro e’ articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4
 (Criteri per l’iscrizione nel registro)

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica la professionalità e l’efficienza dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di mediazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c);
b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione;
c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
g) la sede dell’organismo.
3. Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18;
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;
d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.
4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10.
5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.

Art. 5
 (Procedimento di iscrizione)

1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all’articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell’articolo 16; per gli enti privati l’iscrizione nel registro comporta l’approvazione delle tariffe.
2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.
4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all’iscrizione.

Art. 6
 (Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore)

1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.
2. L’elenco dei mediatori è corredato:
a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l’indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;
b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
c) dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c);
d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.
3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi.
4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

Art. 7
 (Regolamento di procedura)

1. Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.
2. L’organismo può prevedere nel regolamento:
a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;
e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10.
4. Il regolamento non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche.
5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento;
c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 8
 (Obblighi degli iscritti)

1. L’organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
2. Il responsabile dell’organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell’istanza di omologazione del verbale medesimo.
3. Il responsabile dell’organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

Art. 9
 (Effetti dell’iscrizione)

1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d’ordine attribuito nel registro.
2. A seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l’organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d’ordine.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

Art. 10 
(Sospensione e cancellazione dal registro)

1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.
3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all’organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.
4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.

Art. 11
 (Monitoraggio)

1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell’indennità ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.
2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all’applicazione, nel processo, dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.
3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.

Capo III – 
Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

Art. 12
 (Registro degli affari di mediazione)

1. Ciascun organismo e’ tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
2. A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Art. 13
 (Obblighi di comunicazione al responsabile)

1. Il giudice che nega l’omologazione, provvedendo ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all’organismo copia del provvedimento di diniego.

Art. 14
 (Natura della prestazione)

1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

Art. 15
 (Divieti inerenti al servizio di mediazione)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), l’organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c).

Capo IV – 
Indennità

Art. 16 
(Criteri di determinazione dell’indennità)

1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Capo V
 – Enti di formazione e formatori

Art. 17 
(Elenco degli enti di formazione)

1. E’ istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori.
2. L’elenco è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale.
3. L’elenco e’ articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 
5. La gestione dell’elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18
 (Criteri per l’iscrizione nell’elenco)

1. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica l’idoneità dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di formazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;
b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la trasparenza amministrativa e contabile dell’ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione presso il richiedente;
e) la sede dell’organismo, con l’indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica;
f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;
g) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);
h) che l’esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione;
i) l’individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.
3. Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera c).

Art. 19
 (Procedimento d’iscrizione e vigilanza)

1. Al procedimento di iscrizione nell’elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.

Capo VI- 
Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 20
 (Disciplina transitoria)

1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall’articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.
2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione. Dell’avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.
3. Si considerano iscritti di diritto all’elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall’articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.
4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell’articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di formazione. Dell’avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.

Art. 21
 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 ottobre 2010
Il Ministro della giustizia: ALFANO

Il Ministro dello sviluppo economico: ROMANI

Allegato – Tabella A (articolo 16, comma 4)

Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;

oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.
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