Mediazione civile – il consiglio di stato rinvia il parere richiesto dal ministero della giustizia sullo schema di regolamento in materia
in data
07/10/2010
Marsicovetere Maria Elisabetta
Nell’adunanza del 26 agosto 2010 la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere sullo schema di regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi.
Rilevando, sia in premessa che in sede di esame dello schema la necessità di alcuni approfondimenti, il Consiglio ha rinviato l’espressione del parere in attesa degli incombenti istruttori disposti.
Ha infine suggerito una accurata rilettura del testo per adeguarlo alla guida per la redazione dei testi normativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Partendo dalla premessa che lo schema di regolamento sottoposto all’attenzione del Consiglio di Stato dà attuazione alla previsione contenuta nell’articolo 16 del D.L. 4 marzo 2010 n. 28 – il quale ha previsto che gli organismi di mediazione delle controversie, nelle materia di cui all’art.2 , devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, disciplinato secondo i criteri e le modalità di iscrizioni poste con regolamento ministeriale, con il quale sono disciplinate altresì la formazione dell’elenco e la sua revisione,l’iscrizione, la sospensione degli iscritti e che la stessa norma prevede anche che il regolamento disciplini anche le indennità spettanti per tale attività – il Consiglio di Stato definisce innovativo ed importante l’istituto della mediazione e osserva che la normativa legislativa e regolamentare che lo disciplinano si inseriscono in un quadro legislativo alquanto complesso e in particolare trovano il loro più diretto precedente nel decreto legislativo 17 gennaio 2005 n.5 ( art.38) e nei decreti ministeriali di attuazione del 23 luglio 2004 n.222 ( per il registro)e n. 223 ( per le indennità)
Rileva che sebbene la vecchia e nuova disciplina siano per massima parte coincidenti, lo schema di regolamento si discosta in più punti dai regolamenti precedenti.
Osserva che la relazione trasmessa dall’Amministrazione non si fa carico dei rapporti fra le due discipline, delle esperienze maturate durante la vigenza della precedente né dei motivi che hanno indotto ad introdurre modifiche non marginali e quindi ritenendo tali carenze presumibilmente conseguenza della mancanza di verifica dell’impatto sia della precedente che della nuova regolamentazione, conclude che tali carenze non giustificate impediscono l’espressione del parere.
Passando poi all’esame dello schema di regolamento rileva che:
Con riferimento ai soggetti deputati a gestire il processo di mediazione e alla loro iscrizione nel registro è necessario un coordinamento tra la norma primaria, lo schema e il D.L. 222 del 2004 per meglio chiarire se il riferimento è agli enti che possono costituire gli organismi o a questi ultimi
Laddove poi si dimostri la possibilità della iscrizione degli Enti, osserva il Consiglio, va chiarito se si tratti di Enti costituiti ad hoc o preesistenti
Se poi gli organismi sono articolazioni degli enti, occorre definire il rapporto con l’ente stesso sia dal punto di vista strutturale che finanziario sì da garantire l’autonomia sostanziale e formale dell’articolazione stessa
Nel caso poi che gli organismi fossero “entificati” occorrerebbe definirne i requisiti strutturali e finanziari minimi
Anche con riferimento ai formatori il Consiglio di Stato rileva problematicità in ordine al profilo soggettivo.
Ancora una volta si parla indistintamente di enti di formazione e organismi.
In particolare, chiede il Consiglio, il perché della esclusione di strutture di formazione facenti capo a persone fisiche ovvero a figure soggettive prive di personalità giuridica, ancora, se gli enti in questione debbano essere precostituiti o creati ad hoc e nel caso degli organismi quale sia il rapporto strutturale e finanziario con gli enti di appartenenza.
Le problematiche specifiche poi consisterebbero:
nell’opportunità di un approfondimento della questione della compatibilità della funzione di mediatore con quella di dipendente pubblico,
nella possibilità di prevedere l’ipotesi di sospensione feriale del termine di 15 giorni previsto dall’art.8 co,. 1 D.Lgs
nell’art 16 co.13 che prevede che gli enti da quelli costituiti da enti di diritto pubblico interno possono stabilire liberamente le indennità mentre nel D.Lgs., al contrario, è prevista la necessità delle tabelle
nei requisiti professionali richiesti ai formatori che, ritenuti dal Consiglio particolarmente specializzanti, porterebbero a creare una sorta di riserva a vantaggio di un numero molto ristretto di soggetti
Conclude la disamina il Consiglio di Stato suggerendo una accurata rilettura del testo per adeguarlo alla nota circolare del Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001 n. 1/1 1.1.26/10888/9.92 ovvero alla guida alla redazione dei testi normativi che indica le regole, di carattere formale e sostanziale, cui si attengono le amministrazioni nella redazione dei testi normativi, legislativi o di altra natura.
Maria Elisabetta Marsicovetere
Sigue leyendo